Il contratto di franchising è un contratto atipico, che fino a poco tempo fa non era disciplinato espressamente dall’ordinamento. Di provenienza americana, ha assunto negli ultimi anni un’importanza sempre crescente nel commercio italiano, nel settore della produzione, dei brevetti o di altre conoscenze (Know-how) man mano che il franchising si affermava come tipologia imprenditoriale di successo.
I contratti utilizzati nel nostro Paese dai franchisor non evidenziano significative differenze, permettendo, in qualche misura, la loro omologazione per macro aree inerenti la distribuzione di beni e la prestazione di servizi.
Il contratto di franchising nel dettaglio
Il contratto di franchising può essere definito come un contratto atipico a prestazioni corrispettive di durata, con cui il franchisor (concedente o affiliante) concede ad altro imprenditore (franchisee o affiliato), il diritto di vendere i propri prodotti previa utilizzazione del marchio del franchisor nonché dei suoi segni distintivi ovvero di un brevetto di invenzione, del know-how e della sua assistenza dietro stipulazione di un contratto, versando una somma fissa periodica (fee d’ingresso o entry fee ovvero somma minima) con cui l’imprenditore entra nella catena e pagando un canone ulteriore che dovrà essere proporzionale al volume d’affari (royalty).
Gli obblighi tra le parti
Nel contratto sono previsti una serie di obblighi, sia per il franchisor che per il franchisee.
Per il franchisor, a grandi linea sussistono i seguenti obblighi:
– trasferimento al franchisee della licenza per l’uso della propria formula commerciale, comprensiva del diritto di sfruttamento del know-how e dei segni distintivi del franchisor (logo, insegna e materiale grafico);
– addestramento del franchisee o del personale di quest’ultimo;
– assistenza tecnica e amministrativa.
Gli obblighi del franchisee sono:
– adeguamento agli standard di qualità del franchisor;
– obbligo di segretezza;
– obbligo alla corresponsione dei canoni, laddove previsti;
– obbligo di utilizzare i segni distintivi del franchisor nei limiti della licenza concessa nel contratto di franchising.
Cosa deve essere espressamente indicato nel contratto di franchising
Quando si redige o si stipula un contratto di franchising, soprattutto nel settore dei servizi, è necessario prestare attenzione ai seguenti elementi che possono rivelarsi fondamentali per il successo dell’accordo e che spesso sono successivamente elementi di “contenzioso” tra le parti.
Definizione dell’ambito e estensione della clausola di esclusiva.
Attraverso questa clausola, ad ogni affiliato viene assegnata una determinata area di competenza e di esclusiva.
Il franchisee è vincolato a non vendere beni o prestare servizi in concorrenza con quelli dell’affiliato o del franchisor e a non vendere gli stessi beni e/o prestare gli stessi servizi al di fuori del territorio assegnato ad esso dal Franchisor. A sua volta il franchisor è vincolato a non vendere beni e prestare servizi nella zona di competenza territoriale assegnata al franchisee sia direttamente sia attraverso l’assegnazione della stessa zona ad altri affiliati.
Questo elemento è da verificare con attenzione nel contratto di franchising, poichè la clausola dell’esclusiva “non è un effetto naturale del contratto di franchising ma deve essere prevista dalle parti (come indica una famosa sentenza del 09/02/1990 del Tribunale di Lecce.)
Durata del contratto in franchising
Non è prevista una durata massima del contratto di franchising, che può essere stipulato sia a tempo indeterminato (indicando nel contratto la modalità e il potere di recesso da entrambe le parti) sia tempo determinato (in questo caso le parti dovranno disciplinare la facoltà di rinnovo del contratto di franchising.) Per i franchisee risulta importante valutare che la durata del contratto permetta di ottenere un ammortamento delle spese effettuate (come previsto dall’art. 3, comma 3, legge n. 129/2004).
Definizione dell’oggetto del contratto di franchising
Quando abbiamo definito il contratto commerciale, abbiamo parlato di trasferimento di know-how dall’azienda affiliante all’affiliato. Nella stipula del contratto di franchising è fondamentale definire con chiarezza cosa si intende con la dicitura “Know-how” o, in ogni caso, cosa effettivamente viene ceduto dal franchisor al franchisee.
Nel caso dei negozi in franchising (abbigliamento, accessori, articoli per la casa, etc…) non ci sono particolari perplessità: insieme all’uso del marchio e quant’altro, il franchisor cede in esclusiva i propri prodotti. Nel caso dei servizi (come ad esempio nella ristorazione o nelle agenzie di poste private), il trasferimento può essere sia di elementi tangibili (ad esempio particolari macchinari come le friggitrici) sia di elementi intangibili, primo tra tutti il “sapere” (ad esempio, un particolare procedimento di lavora
zione). In tutti e tre i casi è bene stabilire dettagliatamente “cosa” il franchisor trasferirà al franchisee e definire anche la misura dell’assistenza che esso si impegna a dare al proprio affilito durante il periodo di contratto di franchising.
In ogni caso, si può richiedere una consulenza ad un commercialista o un esperto di settore per valutare il contratto di franchising. Soluzioni offre la consulenza dei suoi esperti sia per i franchisor che intendono valutare la conformità del contratto che propongono ai potenziali affiliati, sia a coloro che sono in procinto di stipulare un contratto di franchising in veste di affiliato e vogliono approfondirne più aspetti.
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